Il pagamento puntuale dei crediti vantati è essenziale per chi esercita un’attività d’impresa o professionale. Può, tuttavia, capitare che il cliente non provveda spontaneamente a versare quanto dovuto per le prestazioni ricevute con la conseguenza che il creditore si trova nella situazione di dover gestire fatture insolute o rate non pagate. Il mancato incasso dei crediti può dunque rappresentare una seria preoccupazione per aziende e professionisti i quali dovranno poi compiere tutta una serie di attività per cercare di riscuotere questi crediti in tempi ragionevoli e con costi contenuti. In ragione di ciò il processo di recupero dei crediti deve essere correttamente pianificato affinché sia efficace e non costituisca un inutile dispendio di risorse. Non tutti i crediti sono, infatti, uguali. Le strategie sono varie, possono essere di tipo stragiudiziale ovvero giudiziale, ma devono sempre essere definite prendendo in considerazione i fattori specifici che caratterizzano quel particolare credito (come, ad esempio, la presenza di una garanzia che assiste il credito, se il debitore è una persona fisica, una società o un ente pubblico, ecc. …).
I nostri pacchetti di assistenza legale, mirata alle esigenze delle aziende comprendono:
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Esaminiamo il credito in relazione a tutti i fattori (quantitativi e qualitativi) utili per definire la strategia da adottare.
Esponiamo al Cliente le possibili soluzioni, i relativi vantaggi, nonché i costi delle iniziative a livello stragiudiziale ovvero giudiziale in relazione alla specificità del credito.
Procediamo senza indugio ad attuare le misure concordate con il Cliente al fine di raggiungere gli obiettivi delineati.
Assicuriamo un’informazione dettagliata in tutte le fasi del recupero crediti al fine di valutare costantemente eventuali modifiche di strategia, anche in relazione ai costi-benefici delle azioni.
Esaminiamo il credito in relazione a tutti i fattori (quantitativi e qualitativi) utili per definire la strategia da adottare.
Esponiamo al Cliente le possibili soluzioni, i relativi vantaggi, nonché i costi delle iniziative a livello stragiudiziale ovvero giudiziale in relazione alla specificità del credito.
Procediamo senza indugio ad attuare le misure concordate con il Cliente al fine di raggiungere gli obiettivi delineati.
Assicuriamo un’informazione dettagliata in tutte le fasi del recupero crediti al fine di valutare costantemente eventuali modifiche di strategia, anche in relazione ai costi-benefici delle azioni.
Ogni credito ha le sue caratteristiche e le sue particolarità che devono essere preventivamente valutate al fine di impostare una corretta strategia per il suo efficace recupero. Così, ad esempio, è necessario prendere in esame:
– il creditore (il credito può essere vantato da un’azienda o da un professionista o ancora da altro soggetto giuridico quale ad esempio un condominio);
– la fonte del credito (il credito può essere rappresentato da fatture insolute, note proforma o clausole di un contratto);
– la presenza di garanzie che assistono il credito e di quale tipologia (garanzie di tipo personale, come la fideiussione, o di tipo reale, come il pegno e l’ipoteca);
– il debitore (persona fisica, società o altro ente pubblico);
– le capacità patrimoniali del debitore;
– se il credito è esigibile o inesigibile.
Dato che ogni credito è “speciale” e vi sono molte variabili da prendere in considerazione, una corretta procedura di recupero crediti inizia sempre con uno studio preventivo diretto ad analizzare la tipologia di credito e a impostare la strategia più adeguata al caso che tenga conto anche delle esigenze di tempo e dei costi/benefici per il creditore.
Una volta effettuata questa indagine preliminare, le procedure per recuperare il credito si dividono in stragiudiziali e giudiziali. Con la procedura stragiudiziale si intende una serie di attività che si svolgono senza il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria; quasi sempre la prima fase dell’attività di recupero crediti è costituita da un tentativo in via stragiudiziale (generalmente con l’invio di una lettera di diffida). La procedura giudiziale invece comporta l’instaurazione di un giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria che a seconda dei casi può essere costituito da un procedimento speciale (come il procedimento per decreto ingiuntivo o il procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.) ovvero un procedimento ordinario (ossia una causa ordinaria avviata con un atto di citazione o un ricorso).
Si tratta di una modalità per recuperare i crediti rimasti insoluti che si svolge senza il coinvolgimento di un giudice. Generalmente tutte le attività di recupero crediti iniziano con un tentativo di risolvere la vicenda in via bonaria poiché ciò consente di ottenere il pagamento in tempi rapidi ed evitare i costi di un giudizio. La prima fase dell’attività stragiudiziale di recupero crediti consiste nell’invio tramite raccomandata o p.e.c. di una lettera di diffida (la così detta messa in mora) con la quale si invita il debitore a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro un certo termine.
Se il debitore dopo aver ricevuto la diffida non adempie spontaneamente ovvero se le parti non trovano un accordo (ossia concludono una transazione), il creditore può decidere di agire in giudizio oppure di instaurare una procedura di mediazione o una negoziazione assistita. La mediazione è una procedura stragiudiziale che si svolge senza particolari formalità presso un organismo di mediazione il quale nomina un mediatore con il compito di cercare un accordo tra le parti. La mediazione è coperta da riservatezza per cui tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel corso della mediazione sono riservate e non possono essere utilizzate in un futuro giudizio. Se le parti trovano un accordo viene redatto un verbale che ha efficacia di titolo esecutivo (e quindi in caso di mancato adempimento alle obbligazioni contenute nel verbale potrà iniziare l’esecuzione forzata).
La negoziazione assistita si ha, invece, quando le parti si accordano per cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole la controversia con l’aiuto degli avvocati entro un certo periodo di tempo (comunque non superiore a tre mesi, eventualmente prorogabile di trenta giorni su accordo). A seguito delle trattative se le parti raggiungono un accordo, questo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il contenuto dell’accordo che può essere raggiunto all’esito delle procedure stragiudiziale dipende ovviamente dalle circostanze del caso concreto: potrà, ad esempio, essere rappresentato da un piano di rientro del credito (eventualmente con prestazione di garanzie dell’adempimento), ovvero da un pagamento parziale (così detto saldo e stralcio).
Il creditore può decidere di rivolgersi al tribunale (per crediti di valore superiore ad € 5.000,00 e i crediti relativi ai canoni di locazione di qualsiasi importo) o al giudice di pace (per crediti di valore inferiore ad € 5.000,00) al fine di avviare un’azione giudiziaria per recuperare quanto dovuto dal debitore. La scelta della tipologia di procedimento da instaurare dipende dalle circostanze del caso concreto.
E’ possibile ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo nel caso in cui il credito sia liquido (ossia determinato nel suo ammontare) ed esigibile (ossia scaduto) e sia fondato su prova scritta. Ad esempio, sono prove scritte del credito le polizze, gli estratti autentici delle scritture contabili per i crediti relativi a somministrazione di merci, denaro e servizi resi da imprenditori commerciali e da lavoratori autonomi, le scritture private, i titoli di credito come assegni e cambiali, il verbale sullo stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale, la parcella munita della sottoscrizione del professionista e corredata dal parere della competente associazione professionale per i crediti di prestazioni di notai e avvocati. Si tratta di un procedimento (definito, infatti, a cognizione sommaria) veloce e semplificato in quanto si esaurisce con il deposito di un ricorso per via telematica (ossia un deposito che avviene “online”) a cui segue, in caso di accoglimento, il decreto ingiuntivo telematico emesso dal giudice. Il decreto ingiuntivo è concesso senza contraddittorio (ossia senza partecipazione nel giudizio) da parte del debitore il quale avrà unicamente la possibilità di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Quando non sussistono i requisiti per ottenere il decreto ingiuntivo, sarà necessario instaurare un procedimento di cognizione piena, attraverso un atto di citazione o un ricorso. Nel caso però in cui non sia necessario svolgere un’attività istruttoria articolata (ossia quando la fase di raccolta delle prove non è complessa, come nel caso in cui il credito risulta provato da documenti) è possibile instaurare un procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. che presenta il vantaggio di essere più semplificato e quindi più rapido.
Se il tribunale o il giudice di pace concedono il decreto ingiuntivo il debitore ha 40 giorni dalla data della notifica per proporre opposizione al decreto ingiuntivo (cioè per instaurare un giudizio ordinario diretto a contestare il decreto ingiuntivo). Trascorsi 40 giorni se il debitore non propone l’opposizione e non paga spontaneamente, il creditore può iniziare l’esecuzione per recuperare il suo credito. Il creditore può tuttavia iniziare immediatamente l’esecuzione, senza dover attendere i 40 giorni, quando il decreto ingiuntivo viene concesso provvisoriamente esecutivo. Il codice di procedura civile prevede alcune ipotesi in cui il decreto ingiuntivo deve essere concesso provvisoriamente esecutivo: sono i casi in cui il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Per altre ipotesi il codice di procedura civile prevede solo una facoltà del giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto, ossia quando c’è un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo di pagamento, ovvero quando c’è documentazione sottoscritta dal debitore che dimostra il credito. Altre leggi prevedono la concessione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo come, ad esempio, l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile in cui si stabilisce la possibilità per l’amministratore di condominio di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale.
Una volta ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, verbale di accordo in sede di mediazione o negoziazione assistita, ecc. …) il creditore può iniziare l’esecuzione forzata al fine di recuperare coattivamente il proprio credito. Il primo atto da compiere è la notifica del precetto che consiste nell’atto di intimazione al debitore di adempiere al pagamento della somma dovuta entro un termine non minore di dieci giorni. Trascorso tale termine il creditore può procedere all’esecuzione in via coattiva. Il creditore può scegliere tra diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge: il pignoramento può, infatti, essere mobiliare (riguarda cioè le cose mobili del debitore) immobiliare (riguarda cioè i beni immobili in tutto o in parte di proprietà del debitore), ovvero presso terzi (riguarda cioè i crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti, quali banche per le somme depositate sui conti correnti, clienti per i compensi relativi alle prestazioni di beni o servizi, datori di lavoro per gli stipendi, enti previdenziali per le pensioni, ovvero i beni mobili del debitore detenuti da soggetti terzi). La scelta della tipologia di pignoramento dipende da diversi fattori, come l’entità del credito, i costi dell’esecuzione e la preventiva valutazione del patrimonio del debitore al fine di individuare i beni che dovranno essere sottoposti a esecuzione forzata. Il creditore può anche rivolgersi al tribunale per trovare i beni da pignorare. E’, infatti, possibile presentare un’istanza ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. al tribunale competente chiedendo di effettuare una ricerca telematica. Il tribunale, una volta verificata la presenza dei requisisti da parte del creditore per procedere all’esecuzione forzata, autorizza quindi l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (come ad esempio l’anagrafe tributaria) e degli enti previdenziali per cercare beni e crediti del debitore da sottoporre a pignoramento.
Tra gli elementi da valutare quando si procede a recuperare un credito c’è quello di verificare che non sia intervenuta la prescrizione. La legge dispone, infatti, che i diritti (compresi quelli di credito) si estinguono se non vengono esercitati dal titolare entro un certo periodo. In generale il diritto si prescrive decorsi dieci anni dal momento in cui si poteva essere esercitato (è la così detta prescrizione ordinaria). Ci sono tuttavia dei casi in cui operano le prescrizioni brevi: ad esempio, si prescrivono in cinque anni i corrispettivi per i contratti di locazione, gli interessi che devono essere corrisposti periodicamente, i diritti connessi ai rapporti sociali; si prescrive, invece, in un anno i crediti assicurativi relativi al pagamento dei premi. Ci sono poi le prescrizioni presuntive, ossia diritti che sono sottoposti alla prescrizione ordinaria decennale ma che si presumono estinti se non sono esercitati entro un certo periodo. Nel caso della prescrizione presuntiva rimane quindi la possibilità per il titolare di provare che il diritto non si è estinto. Sono, ad esempio, sottoposti alla prescrizione presuntiva di tre anni il compenso per l’opera prestata da professionisti (ma si fa riferimento alle sole professioni definite intellettuali).
La prescrizione può essere interrotta attraverso un atto giuridico con il quale il titolare manifesta la volontà di esercitare il diritto: si può trattare di un atto processuale con il quale si inizia un giudizio (ad esempio la notifica dell’atto di citazione o il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), ovvero con un atto di messa in mora del debitore che deve avere necessariamente forma scritta (ad esempio una comunicazione inviata con raccomandata o p.e.c. al debitore per intimare il pagamento del credito scaduto entro un determinato tempo).
Se l’inquilino è moroso la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni arretrati direttamente nel procedimento per la convalida di sfratto per morosità. In questa ipotesi il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, anche se il debitore può fare opposizione nei 40 giorni successivi. In alternativa il proprietario potrà chiedere il decreto ingiuntivo può essere chiesto in via autonoma anche in un successivo momento.
Dopo la dichiarazione di fallimento del debitore non è più possibile iniziare o proseguire le azioni esecutive per recuperare il credito. Con il fallimento, infatti, i creditori partecipano alla distribuzione dell’attivo del patrimonio del debitore in misura paritetica (fermo restando la distinzione tra crediti privilegiati e crediti chirografi). Il creditore che vuole recuperare il suo credito deve farlo nelle modalità stabilite dalla legge fallimentare e, nello specifico, attraverso il deposito di una domanda di insinuazione al passivo che deve essere trasmessa a mezzo p.e.c. al curatore fallimentare entro i 30 giorni precedenti l’udienza di verifica dello stato passivo indicata nella sentenza di fallimento. All’udienza di verifica dello stato passivo, il giudice deciderà sulla domanda (in base anche a quanto indicato dal curatore nel progetto di stato passivo) e quindi potrà ammettere il credito oppure respingere la richiesta. Una volta esaminate tutte le domande pervenute si forma il così detto stato passivo che costituirà la base per procedere alla distribuzione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore in sede di riparto dell’attivo. La domanda di insinuazione al passivo può essere inviata anche successivamente all’udienza di verifica dello stato passivo (in questi casi si parla di domanda tardiva di crediti) purché ciò avvenga entro 12 mesi dal deposito del decreto con cui il tribunale dichiara esecutivo lo stato passivo. Oltre tale termine le domande presentate fino all’esito della ripartizione fallimentare sono considerate ultratardive e potranno essere prese in considerazione solo se il creditore dimostra che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Quando ci troviamo di fronte al recupero di crediti di clienti stranieri, occorre prestare particolare attenzione in quanto nelle transazioni transfrontaliere ci sono ulteriori fattori che meritano di essere presi in esame per determinare la strategia da adottare. Tra questi fattori hanno fondamentale importanza quelli relativi alla legge applicabile e al giudice competente a decidere la controversia (non bisogna, infatti, mai dare per scontato che il credito di cui si chiede il pagamento sia sottoposto alla legge o alla giurisdizione italiana).
In ogni caso la prima attività da effettuare anche in queste ipotesi così particolari, costituisce generalmente in un tentativo stragiudiziale di recupero del credito, attraverso l’invio di una lettera di diffida in inglese (che rappresenta la lingua franca impiegata nel commercio internazionale), ovvero in altra lingua purché consenta al debitore di comprendere appieno il contenuto della comunicazione.
Qualora il credito sia nei confronti di un’impresa che ha sede nell’Unione Europea è prevista la possibilità di ricorrere al procedimento europeo di ingiunzione disciplinato dal Regolamento CE n. 1896/2006. Attraverso questa procedura semplificata il creditore può depositare la domanda di ingiunzione presso il giudice competente compilando semplicemente un modulo standard conforme a quello allegato al Regolamento. Il giudice, valutata la sussistenza dei requisiti e la fondatezza del credito, emette un’ingiunzione di pagamento europea. L’ingiunzione di pagamento europea deve poi essere notificata al debitore il quale entro 30 giorni dal ricevimento della notifica ha la possibilità di presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello stato d’origine; l’opposizione proseguirà quindi secondo le norme nazionali di procedura civile ordinaria applicabili. Nel caso in cui il debitore non proponga opposizione nel termine, il giudice d’origine dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea e potrà essere iniziata l’esecuzione nei confronti nel debitore (esecuzione che dovrà svolgersi secondo le regole di procedura civile nazionali applicabili).
L’articolo 2495 c.c. prevede che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Il creditore pertanto non potrà più agire nei confronti della società, in quanto con la cancellazione dal registro delle imprese si verifica l’estinzione irreversibile della stessa, ma potrà agire esclusivamente nei confronti dei soci o dei liquidatori (le due azioni, se sussistono i requisiti, possono essere esercitate anche cumulativamente).
La procedura per il recupero dei crediti richiede una approfondita analisi preliminare sulla natura e le specificità del singolo credito. Solo con uno scrupoloso studio preliminare è possibile comprendere le esigenze del creditore e suggerire la strategia da adottare. Per queste ragioni è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato e specializzato che anche in forza della sua esperienza sul campo è in grado di indicare la strada migliore da intraprendere. Sul mercato ci sono vari operatori, consulenti e agenzie che offrono servizi di recupero credito. Tuttavia conferire l’incarico a un avvocato significa affidarsi a un professionista che potrà seguire la procedura di recupero del credito in ogni sua fase: dalla iniziale fase stragiudiziale (dalla messa in mora alla mediazione o negoziazione assistita) alla fase giudiziale, ivi compresa l’eventuale esecuzione forzata. L’avvocato pertanto, offrendo una consulenza e assistenza legale completa e mirata che copre ogni ambito del recupero del credito, può garantire così una attenta e puntuale risoluzione della vicenda.
Il presente contributo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.